Presso Michela MarcatoVia Ugo Betti 191 - 20151 Milano Tel. +390238006725 Fax +390270037821 info@internettabile.org |
Articolo |
|
Statuto Sociale di Internettabile onlus
Autore:
claudio.levantini@internettabile.org
Categoria: Milestones
Statuto Sociale di Internettabile onlusEcco a voi la chiave di volta, il fondamento ideologico, la Magna Carta della nostra (e si spera anche vostra) associazione. Il documento programmatico che identifica la meta e le modalità di quello che, speriamo, sia un lungo cammino. Indice degli articoli
Articolo 1 - Costituzione1.1Ai sensi degli art. 36 e 37 del C.C. e seguenti, è costituita l'associazione denominata "Internettabile ONLUS". Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi. L'organizzazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e agisce nel rispetto dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 1.2Logo dell'associazione è una lettera "i" che, con un duplice significato, simboleggia la rete e la persona nell'inglese "I", affiancata dal simbolo "@" che rappresenta la posta elettronica come canale di comunicazione moderno e veloce, affiancata ancora dalle lettere "ble", a formare la scritta i@ble che si legge "iable" a sintetizzare la capacità di poter essere in grado di padroneggiare le nuove tecnologie da parte di persone disabili.
1.3I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi della solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa. 1.4La durata dell'organizzazione è illimitata. 1.5
L'organizzazione ha sede in: 1.6Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonchè istituire sedi e sezioni distaccate. Articolo 2 - Scopi2.1L'organizzazione, senza fini di lucro opera nel settore dell'assistenza sociale, della promozione della cultura e dell'arte. Articolo 3 - Finalità3.1L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende promuovere e favorire l'assistenza sociale lo sviluppo culturale delle persone disabili in maniera non temporanea, utilizzando , come via privilegiata quella offerta dalle nuove tecnologie ed in particolare da Internet, nella convinzione che riuscire a padroneggiare i nuovi canali di comunicazione offra una maggiore autonomia personale, e sia anche questa "cultura" che permette all'handicappato di essere un po' meno disabile nella società di oggi e soprattutto in quella di domani. 3.2Per ottenere a pieno questo scopo, l'Associazione potrà tra l'altro promuovere la conoscenza delle tecnologie legate ad Internet per aiutare i disabili ad utilizzare il Computer, la Rete e qualsiasi altro ausilio che possa permettergli di conquistare un po' più di autonomia nella vita di tutti i giorni e nell'ambito lavorativo. 3.3L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Articolo 4 - Soci dell'organizzazione4.1Sono soci dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). 4.2Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. 4.3Tutti i soci hanno parit- di diritti e doveri. 4.4Ciascun aderente maggiore d età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione. 4.5Il numero dei soci è illimitato. 4.6 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci.4.6.1Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione. 4.6.2L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci. 4.6.3I soci cessano di appartenere all'organizzazione per:
4.6.4L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione Ì inappellabile. Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci5.1I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E’ annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente. 5.2I soci hanno il diritto:
5.3I soci sono obbligati:
Articolo 6 - Patrimonio ed entrate6.1Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:
6.2Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:
Articolo 7 - Organi sociali dell'organizzazione7.1Organi dell'Organizzazione sono:
7.2Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:
7.3Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermati. Articolo 8 - Assemblea dei soci8.1L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Organizzazione. 8.2L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione. 8.3La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all' anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione. 8.4La convocazione può avvenire anche per richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o di un terzo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. 8.5L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
8.6Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono
8.7D'ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci. 8.8L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione. 8.9L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto ai soci almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. 8.10In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. 8.11Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 15. 8.12Non è ammesso il voto per delega ne per corrispondenza. Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo9.1Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti. Resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. 9.2Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente. 9.3Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. 9.4Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. 9.5Di ogni riunione deve essere redatto un verbale. 9.6Compete al Consiglio Direttivo:
9.7Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. 9.8Nel caso si dovessero sostituire uno o più membri del Consiglio direttivo, entrano a far parte del Consiglio stesso i primi non eletti nelle ultime votazioni effettuate. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Articolo 10 - Presidente10.1Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti. 10.2Il Presidente:
10.3In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. 10.4Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente. Articolo 11 - Collegio dei Revisori dei Conti11.1L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. 11.2Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del quadriennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. 11.3Il Collegio:
Articolo 12 - Collegio dei Garanti12.1L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. 12.2Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del quadriennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. 12.3Il Collegio:
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. Articolo 13 - Il bilancio13.1Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. 13.2I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea. 13.3Il bilancio deve coincidere con l anno solare. 13.4Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Articolo 14 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell’organizzazione14.1Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 14.2Lo scioglimento dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. Articolo 15 - Norme di rinvio15.1Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni. Articolo 16 - Norme di funzionamento16.1Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiederne copia personale. Puoi scaricare una copia dello statuto in formato .doc compresso oppure leggere direttamente lo statuto con Word.
Letto:
883
Votato:
0
Media:
***
commenti:
0
|
Menù principale |
|
Utenti collegati: 1 | Chi siamo | contatti | Lo statuto | Donazione |